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Gela, entra in vigore l’ordinanza anti‑rumore

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A Gela cambia la gestione della musica estiva. Il Sindaco Terenziano Di Stefano ha firmato l’ordinanza che disciplina la diffusione sonora nel territorio comunale dal 15 giugno al 30 settembre 2026, con l’obiettivo dichiarato di mantenere un equilibrio tra le esigenze delle attività economiche, l’intrattenimento serale e il diritto al riposo dei residenti. Una misura che, come già accaduto in altre città, punta a prevenire conflitti e a definire un quadro chiaro per esercenti e organizzatori di eventi, tema spesso al centro del dibattito pubblico e che potrebbe tornare utile approfondire attraverso norme locali simili o regolamenti comunali estivi.

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L’ordinanza riguarda bar, ristoranti, attività di somministrazione, esercizi commerciali, circoli privati, attività artigianali e chiunque organizzi eventi, anche occasionali. Il provvedimento stabilisce che musica, impianti di amplificazione e qualsiasi emissione sonora all’aperto o nelle aree esterne — come dehors, verande e pertinenze — potranno essere diffusi solo nelle fasce orarie consentite.

Per la maggior parte delle attività, la musica sarà ammessa dal lunedì al giovedì e la domenica dalle 9 alle 14 e dalle 16 a mezzanotte, mentre il venerdì, il sabato e nei festivi si potrà proseguire fino all’1:30. Una disciplina più rigida è prevista invece per le zone sensibili: entro 150 metri da ospedali, presidi sanitari, case di cura, cliniche private, RSA e strutture per anziani, la musica potrà essere diffusa dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 23 nei giorni feriali e la domenica, mentre nel fine settimana e nei festivi il limite massimo è fissato all’1.

Tutte le attività sonore e gli eventi dovranno essere comunicati al SUAP almeno dieci giorni prima, un passaggio che il Comune considera essenziale per monitorare il territorio e prevenire criticità. Per chi non rispetterà le regole sono previste sanzioni amministrative da 300 a 3.000 euro, che possono arrivare fino a 5.000 euro in caso di emissioni acustiche particolarmente elevate. Nei casi più gravi è contemplata anche la sospensione dell’attività e, in presenza di violazioni reiterate per almeno due volte, il Sindaco potrà disporre la chiusura fino a 15 giorni.

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